Vengono definiti reati fallimentari quelle fattispecie accomunate dalla presenza di una procedura concorsuale a carico dell’imprenditore insolvente. Si indicano, quindi, fatti penalmente rilevanti posti in essere dall’imprenditore commerciale o da altri soggetti, in un periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento o durante il corso della procedura concorsuale. Il titolo VI del Regio Decreto 16 marzo1942 n. 267, comunemente noto con il nome di “Legge Fallimentare”, al capo I, disciplina i reati commessi dall’imprenditore fallito (ex artt. 216-222) e al capo II i reati commessi da persone diverse dal fallito (ex artt. 223- 224 e art. 227 e artt. 228-231). Lo Studio ha maturato vasta esperienza nel campo delle responsabilità penali connesse alla crisi d’impresa, partecipando ad importanti processi in materia.